1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in atto del conducente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dei trasporti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 186»;
d) al comma 6, le parole: «, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3,» sono soppresse;
e) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 o 4».
2. L'articolo 380 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è abrogato.